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Amichevole non autorizzata con il Seregno: la mannaia della Figc si abbatte sulla Calcio Lecco

Il match, disputato a marzo, finì in rissa a causa, soprattutto, della condotta tenuta dagli azzurri in campo

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Trenta giorni d’inibizione per il presidente Di Nunno e quaranta per il segretario Cecconi, oltre a millequattrocento euro di multa per la società a causa della responsabilità oggettiva. E’ il salato conto dell’amichevole che i blucelesti hanno disputato con il Seregno durante lo scorso marzo, finita in rissa per la rivedibile condotta dei giocatori ospiti. A farne le spese fu soprattutto Nicolò Vai, uscito con il naso tumefatto dal match.

Il match era stato messo subito sotto osservazione da parte della Procura Federale, che ha indagato e imbeccato la Figc.

Lecco-Seregno: mannaia sui blucelesti

Questa la nota ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio:

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1086 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sigg.ri Paolo Leonardo DI NUNNO e Nicodemo CECCONI e della società CALCIO LECCO 1912 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
PAOLO LEONARDO DI NUNNO, Presidente della Società CALCIO LECCO 1912 S.R.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 34, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, per aver omesso, nella sua qualità e in virtù del rapporto di immedesimazione organica, di vigilare sulla corretta organizzazione della gara amichevole LECCO – SEREGNO disputata in data 9.03.2019, non avendo verificato l’avvenuto inoltro agli organi federali competenti, della richiesta di autorizzazione allo svolgimento della predetta gara amichevole;
NICODEMO CECCONI, Segretario della Società Calcio Lecco 1912 S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 34, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, per aver omesso, nella sua qualità, di inoltrare agli organi federali competenti, la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole LECCO – SEREGNO disputata in data 9.03.2019, disponendo altresì che la stessa fosse diretta da arbitro non facente parte dell’AIA, al fine che potessero rimanere estranei alla normativa federale eventuali episodi di rilevanza disciplinare, con l’aggravante che tale gara amichevole si è conclusa anticipatamente per vari e molteplici episodi di violenza che hanno coinvolto numerosi tesserati;
CALCIO LECCO 1912 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
> vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Paolo Leonardo DI NUNNO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società CALCIO LECCO 1912 S.R.L. e Nicodemo CECCONI;
> vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
> vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
> rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Paolo Leonardo DI NUNNO, di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Nicodemo CECCONI e di € 1.400,00 (millequattrocento/00) di ammenda per la società CALCIO LECCO 1912 S.R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.

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