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Calcio Lecco, striscione contro i tifosi del Trento: scatta un’altra multa

Uno striscione costa abbastanza caro alla società, multata per cinquecento euro. Lasciate passare altre segnalazioni effettuate dagli ufficiali di gara

I tifosi della Curva Nord BONACINA/LCN SPORT
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Scatta una nuova multa ai danni della Calcio Lecco 1912, l’ennesima della stagione in corso. Dopo la gara interna con il Trento è arrivata un’ulteriore sanzione nei confronti della società, comminata dal giudice sportivo Stefano Palazzi. Assistito da Irene Papi e dal rappresentante dell’A.I.A. Silvano Torrini, durante la seduta del 31 ottobre ha affibbiato una sanzione nei confronti delle Aquile «per avere per avere i suoi sostenitori presenti nella curva nord esposto, per circa due minuti, uno striscione di circa 5 x 4 mt offensivo nei confronti della squadra avversaria al 18° minuto del secondo tempo»: il totale sale quindi a quota tremila euro, tenuto conto anche delle tre multe ricevute nel corso del precampionato. Niente di particolare da segnalare in casa Trento.

Lecco-Trento: multa per i blucelesti

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AUDACE CERIGNOLA, CROTONE, FERALPISALO’, LECCO, PERGOLETTESE, PESCARA, REGGIANA, POTENZA e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ
AMMENDA
€ 500 LECCO per avere per avere i suoi sostenitori presenti nella curva nord esposto, per circa due minuti, uno striscione di circa 5 x 4 mt offensivo nei confronti della squadra avversaria al 18° minuto del secondo tempo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
GIRELLI STEFANO (LECCO)

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