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Giocatore dell’Albinoleffe discriminato: maxi multa per il Lecco. Celjak e Malgrati squalificati

Il giudice sportivo Stefano Palazzi ha usato la mano pesante nei confronti della società per quanto fatto da un singolo tifoso della Tribuna. Due giornate per il prezioso collaboratore di Foschi

Malgrati espulso dalla panchina BONACINA/LCN SPORT
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Tempo di lettura 3 minuti

La multa che non ti aspetti. Tremila euro per il Lecco dopo la gara interna con l’Albinoleffe, sanzione decisa dal giudice Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal rappresentante dell’Aia Silvano Torrini nella seduta del 2 febbraio, sulla base del referto del rappresentante della Procura Federale che ha riportato atti di discriminazione verso un giocatore della squadra ospite portati avanti da un singolo tifoso della Tribuna; il totale delle sanzioni sale così a diecimila e cinquecento euro. Non puniti, invece, altri cori segnalati dagli ufficiali presenti al “Rigamonti-Ceppi”. Con il Sangiuliano non ci saranno Vedran Celjak, arrivato alla quinta ammonizione, e mister Andrea Malgrati, espulso e punito con due giornate di squalifica. Nella lista dei diffidati Nicolò Buso va a far compagnia a Patrick Enrici, mentre rientrerà Stefano Girelli.

Sangiuliano-Lecco: Celjak e Malgrati squalificati

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società LATINA, LECCO, PERGOLETTESE, TRENTO, TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

  • introdotto nell’impianto sportivo e utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
    pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state
    segnalate conseguenze dannose;
  • ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da
    questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto
    o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., delibera salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ
AMMENDA
€ 3000 LECCO per avere un suo sostenitore, al 31° minuto del secondo tempo, mentre un calciatore della Squadra avversaria si trovava a terra infortunato e dolorante, dopo essere sceso dalla Tribuna sino in prossimità della recinzione intonato cori, grida e altre manifestazioni espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti del predetto calciatore avversario, cori tutti percepiti da un solo Rappresentante della Procura Federale sui due presenti e intonati soltanto da un tifoso che occupava la Tribuna quindi, privo dei requisiti della dimensione e della percezione reale richiesti dall’art. 28 C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MALGRATI ANDREA (LECCO)
A) per avere, all’11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, si alzava dalla panchina e pronunciava al loro indirizzo frasi irrispettose;
B) per essersi, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, posizionato nella zona sotto la Tribuna Centrale dietro la panchina del Lecco e aver continuato a interloquire con l’Allenatore Foschi fornendo verbalmente più volte indicazioni tecniche ai propri calciatori;
C) per avere reiterato i predetti comportamenti di cui al capoverso A) al 27° minuto del secondo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. proc. fed).

ALLENATORI NON ESPULSI
FOSCHI LUCIANO (LECCO)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CELJAK VEDRAN (LECCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BUSO NICOLÒ (LECCO)
GALUPPINI FRANCESCO (NOVARA)

AMMONIZIONE (VII INFR)
LAKTI ERALD (LECCO)

AMMONIZIONE (VI INFR)
PINZAUTI LORENZO (LECCO)

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