Un altro provvedimento folle. Dopo la “multona” post Lecco-Novara, questa volta è Carlo Ilari a fare le spese di una decisione che non sta né in cielo né in terra: due giornate di squalifica dopo l’espulsione rimediata all’inizio del secondo tempo della gara con l’Arzignano Valchiampo. Intervento scomposto, quello del centrocampista, ma sicuramente non gravemente antisportivo come trasmesso al giudice sportivo Stefano Palazzi: se venne comminata una giornata dopo Pro Sesto-Lecco, sicuramente non si sta parlando di un qualcosa dal tenore maggiore e, per pura logica, non ci può neanche lontanamente stare quanto deciso nelle stanze fiorentine sulla base del referto arbitrale. La speranza è che la Calcio Lecco avvii le pratiche per inoltrare ricorso, provare a far ridurre la sanzione come logica vorrebbe e avere il centrocampista per l’importante gara in programma il 12 marzo con il Pordenone. Da segnalare anche la “multina” arrivata da duecento euro arrivata a pesare ulteriormente sulle casse blucelesti, che porta così il totale a tredicimila e cinquecento euro: questa volta si paga per dei cori contro le forze dell’ordine intonati dai tifosi. Ricordiamo la lista dei diffidati: Doudou Mangni, mister Luciano Foschi, Alessandro Bianconi e Nicolò Buso.
Lecco-Arzignano: Ilari, due giornate di squalifica
SOCIETÀ
AMMENDA
€ 200 LECCO per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, intonato, al 36° minuto del primo tempo, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ILARI CARLO (LECCO)
per avere, al 2° minuto del secondo tempo, tenuto una gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto con il pallone nelle vicinanze, senza averlo visto sopraggiungere, lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti in testa all’altezza della tempia con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.