Visto e segnalato, ma non da multare. Il fumogeno acceso in Curva Nord durante il secondo tempo di Lecco-FeralpiSalò è arrivato sul tavolo del giudice sportivo Stefano Palazzi, che ha comunque scelto di non prendere provvedimenti economici nei confronti della società, che fino a questo momento si è vista affibbiare sanzioni per tredicimila e cinquecento euro; lasciato passare anche un coro rivolto alle istituzioni calcistiche. Ricordiamo la residua lista dei diffidati blucelesti: mister Luciano Foschi, Alessandro Bianconi e Nicolò Buso. Sul fronte del Piacenza da segnalare solamente una multa di piccola entità per il danneggiamento dei servizi igienici dello stadio “Tognon” di Fontanafredda.
Lecco-FeralpiSalò: nessuna multa per il fumogeno
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, FOGGIA, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI e TRENTO, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
– ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETÀ
AMMENDA
€ 200 PIACENZA per avere i suoi tesserati danneggiato i servizi igienici all’interno dello spogliatoio loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VIII INFR)
PINZAUTI LORENZO (LECCO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ENRICI PATRICK (LECCO)