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Bottiglietta in campo, multa “ridotta” per il Lecco

Il giudice sportivo Stefania Ginesio non ha sanzionato la società per le torce accese in Curva, ma non ha lasciato passare la bottiglietta lanciata in campo nel finale di gioco

Il pubblico del "Rigamonti-Ceppi" BONACINA/LCN SPORT
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Mille euro di multa per il Lecco dopo la sconfitta con la FeralpiSalò. Il giudice sportivo della Serie B, Ines Pisano, ha formulato le varie sanzioni che fanno seguito al settimo turno di campionato. La società bluceleste non è stata multata per le torce accese in Curva Nord, ma si vedrà addebitare la cifra di cui sopra sul conto campionato delle soicetà per la bottiglietta di plastica lanciata in campo al 36° del secondo tempo. «Sanzione attenuata», secondo quanto riferito dal giudice. Da registrare la seconda sanzione per Luca Marrone e la prima per Duccio Degli Innocenti, mentre il Cittadella non avrà in panchina il direttore generale – anima della società granata – Stefano Marchetti.

Lecco-FeralpiSalò: mille euro di multa

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 28 settembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Como, Lecco, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo e utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MARCHETTI Stefano (Cittadella): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

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