Quattromila euro di multa per aver portato a sospendere Lecco-Ternana. È questa la sanzione affibbiata dal giudice sportivo Ines Pisano alla società bluceleste: un provvedimento salato, ma nemmeno troppo e non irrobustito da delle diffide per il campo che talvolta vengono applicate dagli ufficiali. Del resto i fumogeni sono stati accesi fuori dal terreno di gioco ed è stato sufficiente aspettare lo spostamento della fitta nebbia artificiale per procedere con il regolare svolgimento dell’incontro. Il totale delle multe sale a quota cinquemila euro. In vista di Venezia-Lecco va segnalata la squalifica di Marco Olivieri, attaccante lagunare che è stato espulso durante la sfida persa con il Sudtirol (2-3) e tornerà in campo nel 2024 con un’ammonizione in più sulla propria “fedina”; medesimo provvedimento per De Boer della Ternana, espulso nel finale concitato del “Rigamonti-Ceppi”. Da ricordare le diffide che pendono sulle teste dei blucelesti Alessandro Caporale e Duccio Degli Innocenti.
Lecco-Ternana: multa salata per la società
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Catanzaro, Como, Cosenza, Modena, Spezia, Sudtirol e Ternana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
SOCIETÀ
Ammenda di € 4.000,00 alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, accesso numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
DE BOER Kees Cornelis (Ternana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 44° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto un’espressione ingiuriosa dal Direttore di gara.
OLIVIERI Marco (Venezia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere inoltre, al 47* del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LUPERINI Gregorio (Ternana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
FALLETTI DOS SANTO Cesar Alejandro (Ternana)
GIORGINI Andrea (Sudtirol)
BRIGHENTI Nicolo (Catanzaro)