Terza settimana di fila in multa per la Calcio Lecco 1912. Il giudice sportivo Ines Pisano ha sanzionato la società per il fumogeno lanciato in campo nel finale della partita con la Cremonese: tremila euro che portano il totale a 11mila euro; gli importi delle ammende vengono addebitati sul conto campionato delle singole società. Per quanto riguarda i singoli elementi, da segnalare la giornata di squalifica per il preparatore dei portieri Alessio Locatelli, espulso a metà ripresa per proteste. In diffida il centrocampista Giovanni Crociata, oltre al difensore Alessandro Caporale. Maxi multa per il Bari: 15mila euro per il lancio di fumogeni, petardi e altri oggetti verso il campo e i tifosi del Palermo.
Lecco-Cremonese: nuova multa per i blucelesti
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Catanzaro, Como, Cosenza, Cremonese, Lecco, Modena, Palermo, Parma, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dalla tifoseria avversaria otto petardi, cinque fumogeni e oggetti di varia natura causando anche il leggero ferimento di un tifoso; per avere inoltre lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco e un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ACAMPORA Gennaro (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ANTOV Valentin (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATE EFFETTIVA DI GARA
LOCATELLI Alessio (Lecco): per avere, al 32° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale.