Prima, seppur lieve, multa stagionale per il Lecco. Il giudice sportivo sostituto Cosimo Taiuti ha comminato una sanzione di 200 euro ai danni della società bluceleste: come riferito dal delegato della Procura federale e dal commissario di campo, nel corso della ripresa sono stati lanciati in campo due bicchieri di plastica dalla Curva Nord. Nessun provvedimento per i fumogeni accesi nel medesimo settore, comportamento ormai tollerato da anni da parte della giustizia sportiva.
Lecco-Clodiense: 200 euro di multa
Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società TEAM ALTAMURA, AREZZO, AVELLINO, CARPI, CATANIA, GIUGLIANO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, RIMINI, SPAL, TORRES, TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
AMMENDA € 200,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 27° e 30° minuto del secondo tempo, due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).