Novara-Lecco non è ancora finita. La direzione arbitrale del signor Zoppi ha scatenato la forte reazione del pubblico e della dirigenza di casa, ma non solo: il giudice sportivo Stefano Palazzi ha usato il pugno duro con i piemontesi, disponendo anche un supplemento d’indagini per i disordini andati in scena negli spogliatoi del “Piola” al termine della gara. Mille euro di multa per il Novara e quattrocento per il Lecco – 600 euro il totale in stagione -, in questo secondo caso limitati a dei cori blasfemi intonati nel corso della ripresa. Una giornata di squalifica per Gerardini, espulso dopo il rigore richiesto da Simone Ganz. Insomma, non ci siamo fatti mancare niente.
Novara-Lecco: maxi multa e indagini, blucelesti multati
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, FOGGIA, GUBBIO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, LUCCHESE, MONOPOLI, NOVARA, PERUGIA, PESCARA, TERNANA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
GARA NOVARA – LECCO DEL 16.09.2024
Il Giudice Sportivo, in ordine alla segnalazione della Procura Federale, del Delegato di Lega e di quanto riportato nel rapporto Arbitrale, relativa a quanto accaduto al termine della gara, nei pressi dell’entrata del tunnel che conduce agli spogliatoi, alla presenza di due persone non identificate ma asseritamente riconducibili alla Società Novara ed alla condotta posta in essere nei confronti della Quaterna Arbitrale, chiede alla Procura Federale, nel più breve tempo possibile di:
– identificare, ove possibile, le predette persone e conseguentemente di accertare la qualifica eventualmente ricoperta e\o le funzioni svolte nell’interesse della società Novara;
– effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali accertamenti utili alla puntuale ricostruzione dei fatti e il contenuto delle frasi asseritamente blasfeme pronunciate nel frangente.
Chiede, inoltre, di svolgere tutti i più opportuni accertamenti in ordine all’episodio riportato come riferito dall’organo tecnico sig. Fabio Comito, previa audizione del predetto. Con riserva di adottare i più opportuni provvedimenti.
AMMENDA € 1.000,00
NOVARA
A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa 10), posizionati nel Settore “Rettilineo” posto subito alle spalle delle panchine e separato dal recinto di gioco da un fossato, intonato, ripetutamente e ininterrottamente per tutta la durata della gara, e al termine della stessa durante i minuti di recupero, numerosi cori offensivi, insultanti e minacciosi nei confronti dei tesserati della squadra avversaria, degli ufficiali di gara, del Delegato di Lega e dei Collaboratori della Procura Federale;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore “Rettilineo”, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver abbandonato il loro posto per raggiungere la balaustra di separazione dal recinto di gioco, ove si sporgevano per proferire gli insulti di cui al capoverso sub A), rendendo necessario l’intervento degli Steward in molteplici frangenti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare, da una parte, il numero esiguo degli autori dei gesti, sia in termini assoluti che percentuali, e, dall’altra, la particolare gravità delle offese e delle minacce proferite, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
LECCO per avere i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato al 25° minuto del secondo tempo, per due volte, un coro osceno e blasfemo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 OTTOBRE 2024
BOVERI FABIO ALDO (NOVARA)
per avere, al termine della gara, nei pressi dell’entrata del tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta minacciosa ed offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si avvicinava in modo minaccioso al Quarto Ufficiale e proferiva nei confronti delle stesse frasi irriguardose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato il ruolo apicale ricoperto (r. proc. fed., r. c.c.).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ALTAMURA ANTONIO (NOVARA)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente proferendo una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GERARDINI FILIPPO (NOVARA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava correndo e pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.