Seguici

Calcio

Calcio Lecco, cori contro il Coni: multa per la società. Galli rischia la squalifica

Il centrocampista dovrà fermarsi alla prossima ammonizione, mentre il giudice sportivo non ha lasciato passare i cori intonati dopo il minuto di raccoglimento

Giorgio Galli BONACINA/LCN SPORT
Condividi questo articolo sui Social
Tempo di lettura 3 minuti

Trecento euro di multa e l’inserimento di Giorgio Galli nella lista dei diffidati. Sono queste le sanzioni comminate dal giudice sportivo dopo Lecco-Renate: l’ufficiale ha comminato la sanzione – 1.400 euro il totale in stagione – sulla base dei referti di commissario di campo e delegato della Procura federale, che hanno annotato i cori contro il Coni lanciati dalla Curva Nord dopo il minuto di raccoglimento istituito per la morte di Franco Chimenti. Il tutto nasce dalla convulsa estate del 2023, quando il Collegio di Garanzia che ha sede al Coni mise fuori dalla Serie B i blucelesti con una sentenza controversa poi smontata senza indugio in sede di Tar prima e Consiglio di Stato poi. Inoltre, com’era scontato che fosse il centrocampista lecchese è stato inserito nella lista di coloro che verranno squalificati per un turno alla ricezione della prossima ammonizione. 300€ di multa anche per la Pro Patria, prossima avversaria, ma per i seggiolini rotti nel settore ospiti dello stadio di Legnago che attualmente ospita le gare della neopromossa.

Calcio Lecco, Giorgio Galli rischia la squalifica

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare dell’ottava giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società FOGGIA, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PERUGIA, POTENZA, RIMINI, SPAL e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); – intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ovvero esposto striscioni ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

AMMENDA
€ 300,00 LECCO
per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (95% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, subito dopo il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente della Federazione Golf Franco Chimenti, per sei volte, un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni Sportive Nazionali. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino e parti dei servizi igienici posti all’interno della Tribuna Distinti Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GALLI GIORGIO (LECCO)

Condividi questo articolo sui Social

Lecco Channel Web Radio

Diario 1912 - Il nostro podcast

LECCO CHANNEL NEWS TV

SEGUICI SU FACEBOOK

Altre notizie in Calcio