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Cori, fumogeno e bottigliette: Lecco ancora multato. Tordini a rischio squalifica

Il giudice sportivo è tornato a sanzionare la società bluceleste sulla base dei referti compilati da commissario di campo e delegato della procura federale

Mattia Tordini BONACINA/LCN SPORT
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Tempo di lettura 3 minuti

Un’altra multa per la Calcio Lecco 1912. Dopo la partita giocata e pareggiata sul campo dell’Albinoleffe il giudice sportivo ha elevato una sanzione da 600 euro per i comportamenti contestati ai tifosi: nello specifico, il delegato della procura federale e il commissario di campo hanno registrato dei cori intonati contro le forze dell’ordine e segnato sul loro taccuino il lancio di un fumogeno e di due bottigliette d’acqua. Il totale delle multe sale a quota 6.400 euro. Inoltre, è da segnalare la quarta ammonizione comminata a Mattia Tordini: alla prossima dovrà stare fermo per un turno.

Albinoleffe-Lecco: multa per la società

Il Giudice Sportivo, premesso che, in occasione delle gare della diciassettesima giornata di andata del Campionato, i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, AREZZO, CARPI, CATANIA, FOGGIA, LECCO, LEGNAGO SALUS, L.R. VICENZA, MONOPOLI, DELFINO PESCARA, SPAL, TORRES, TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa.

SOCIETÀ
AMMENDA € 600,00
LECCO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Inferiore Nord Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. lanciato, al 50° minuto del secondo tempo, 2 bottigliette d’acqua semivuote nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), presenti nel Settore Tribuna Inferiore Nord Settore Ospiti, intonato, al 15° e 16° minuto del primo tempo e al 39° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuti rispettivamente per 3, 3 e 5 volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PARLATI SAMUELE (ALBINOLEFFE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TORDINI MATTIA (LECCO)

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