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Lancio di cinesini e palloni: Lecco multato. Vicenza, niente Ronaldo e Capone (scambiato per Morra)

In casa bluceleste si paga per le due interruzioni del gioco e non solo. I due forti giocatori biancorossi non saranno di scena al “Rigamonti-Ceppi”: Ronaldo è arrivato alla quinta ammonizione, Capone è stato protagonista di un fatto assurdo

Il lancio di cinesini BONACINA/LCN SPORT
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Tempo di lettura 4 minuti

È stato un turno convulso, il trentunesimo del girone A di Serie C. Alcione Milano-Lecco è stata interrotta due volte per il lancio di palloni e cinesini dal settore ospiti occupato dai supporter blucelesti: la società è stata multata per mille euro, considerato che delegato della Procura federale e commissario di campo hanno rilevato anche il danneggiamento di un seggiolino e l’imbrattamento dei muri dei bagni dello stadio “Breda” di Sesto San Giovanni che ospita le gare interne degl orange. Il totale delle sanzioni blucelesti sale a quota 9mila e 800 euro. Per quanto riguarda il LR Vicenza, invece, la vittoria con il Novara si è portata dietro anche la quinta ammonizione del forte regista Ronaldo e la clamorosa espulsione di Capone: il talentuoso trequartista è stato ammonito per la seconda volta durante il finale del primo tempo dal signor Gianluca Grasso di Ariano Irpino per un fallo commesso ai danni di un elemento dei piemontesi; il protagonista della vicenda, però, era il compagno di squadra Morra che alla fine la gara l’ha pure decisa con un bel colpo di testa a 10′ dalla fine. Tra le file dei blucelesti è da ricordare la presenza tra i diffidati di Frigerio, Martic, Polito e Marrone; solo il terzo è sceso in campo con l’Alcione: il primo è stato preservato per delle noie alla spalla, il secondo ha sofferto per un attacco intestinale e il quarto si è scaldato ma non ha fatto il proprio ingresso sul terreno di gioco.

Lecco-LR Vicenza: squalificati Capone e Ronaldo

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società FERALPISALO’, PADOVA, LECCO e L.R. VICENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ
AMMENDA € 1.000,00
LECCO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 40° minuto del primo tempo, cinque palloni sul terreno di gioco, costringendo l’Arbitro ad interrompere il gioco per circa un minuto;
2. lanciato, al 12° minuto del secondo tempo, diciotto piccoli oggetti a forma conica di materiale plastico sul terreno di gioco, così determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa due minuti per consentirne la relativa rimozione e rendendo necessaria l’effettuazione dell’annuncio da parte dello speaker che invitava i tifosi a cessare la predetta condotta, in risposta al quale i predetti tifosi proferivano un coro antagonista, ripetuto per tre volte;
3. danneggiato un seggiolino posto nel Settore a loro riservato;
4. imbrattato la parete dei servizi igienici loro riservati con scritte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alle sospensioni della gara, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c. documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CAPONE CHRISTIAN (L.R. VICENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
POMPEU DA SILVA RONALDO (L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ZONTA LORIS (L.R. VICENZA)

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