È il Lecco (insieme al Pescara) a prendersi la multa più alta del fine settimana. Il giudice sportivo ha comminato una sanzione di 1.200 euro nei confronti della società bluceleste, contestando il comportamento dei tesserati – che hanno ritardato l’ingresso in campo – e dei tifosi tra torcia lanciata in campo a inizio ripresa, seguita da un petardo nel finale di gara, e altre motivazioni: il totale sale così a quota 11mila e 300 euro. Mister Valente, come preventivato, non avrà a disposizione il forte difensore Manuel Martic per squalifica: rimangono in diffida Frigerio, Kritta, Polito e Marrone.
Lecco-Giana Erminio: Martic squalificato
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, CAVESE, CATANIA, FOGGIA, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, NOVARA, PADOVA, PERGOLETTESE, SESTRI LEVANTE e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; – intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA
€ 1.200,00 LECCO
A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 4° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso;
2. nell’aver lanciato, al 39° minuto del secondo tempo un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso;
3. nell’essersi arrampicati sulla recinzione metallica e nell’averla danneggiata creando buchi per attaccare bandiere e striscioni;
4. nell’aver spostato dalle loro sedi i cavi dell’energia elettrica.
Ritenuta la continuazione fra i fatti sub B), misura della sanzione in cumulo materiale [euro 400 per la condotta sub A) e euro 800 per le condotte sub B)] in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub A), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
MARTIC MANUEL (LECCO)