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Il Tribunale condanna il Lecco: deve pagare i bagni di Lumezzane

La società bluceleste dovrà risarcire anche le spese processuali per i danneggiamenti ai bagni dello stadio “Tullio Saleri” riscontrati al termine della pessima gara bresciana

I tifosi blucelesti a Lumezzane BONACINA/LCN SPORT
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Tempo di lettura 3 minuti

Condanna per i blucelesti. Il Tribunale federale nazionale ha emesso la sua decisione definitiva sulla controversia tra Fc Lumezzane e Calcio Lecco 1912, condannando la società bluceleste al risarcimento dei danni causati dai propri tifosi durante la trasferta dell’11 gennaio scorso. Una sentenza che chiude un capitolo iniziato con la pesante sconfitta per 4-0 subita sul campo e proseguito con le conseguenze disciplinari ed economiche.

La decisione del Tribunale federale

Il TFN, Sezione Vertenze Economiche, si è pronunciato il 26 maggio 2025 accogliendo integralmente il ricorso presentato dalla società bresciana. La decisione numero 25, depositata il 27 maggio, condanna la Calcio Lecco 1912 al pagamento di 2.200 euro per i danneggiamenti subiti dai bagni del settore ospiti dello stadio “Tullio Salieri”. Oltre al risarcimento principale, la società lecchese dovrà versare ulteriori 500 euro per le spese processuali sostenute dai bresciani. Il Lecco, pur essendo stato regolarmente notificato del ricorso, non ha presentato alcuna memoria difensiva, rendendo di fatto incontestata la richiesta di risarcimento. La sentenza del collegio giudicante, presieduto da Stanislao Chimenti e composto da Giuseppe Lepore, Carlo Cremonini, Carmine Fabio La Torre (relatore) ed Enrico Vitali, sottolinea come la responsabilità della società bluceleste sia risultata «pacifica» dall’esame degli atti processuali.

Dalla multa alla condanna

La vicenda aveva preso avvio subito dopo la partita dello scorso 11 gennaio, quando i dirigenti del Lumezzane avevano accertato nell’immediatezza i danni provocati ai bagni del settore ospiti. Il danneggiamento era stato comunicato all’arbitro e riportato nel referto di gara, fornendo così la base documentale per l’intervento del giudice sportivo. Con comunicato ufficiale numero 99 del 14 gennaio 2025, l’ufficiale aveva inflitto al Lecco una prima ammenda di 200 euro «per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori». La sanzione specificava che i tifosi blucelesti avevano danneggiato «parti dei servizi igienici loro riservati, in particolare molte piastrelle sono state staccate dal muro e rotte». Elemento cruciale della decisione disciplinare era stata la previsione dell’obbligo di risarcimento danni qualora fosse arrivata specifica richiesta da parte della società ospitante.

Il procedimento

Il Lumezzane aveva agito prontamente per ottenere il risarcimento: il 20 gennaio 2025 aveva inviato via pec il preventivo di spesa, seguito il 21 marzo dalla richiesta formale di rimborso corredata da fattura e contabile del bonifico. Di fronte al silenzio della società lecchese, che non aveva fornito alcuna risposta né contestazione, i bresciani avevano deciso di adire il Tribunale federale nazionale. Il ricorso, presentato il 6 maggio 2025, si basava sull’articolo 90 comma 1 lettera a del Codice di giustizia sportiva. Durante l’udienza del 26 maggio era presente solo il difensore della parte ricorrente.

Il Tribunale federale ha evidenziato come la quantificazione del danno risultasse «congrua e provata» attraverso la documentazione presentata dal Lumezzane, «non essendovi state contestazioni da parte della società lecchese». La fattura quietanzata della spesa sostenuta per i lavori di ripristino è stata quindi ritenuta pienamente attendibile.

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