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Torce e petardi come bottigliette e fazzoletti: le multe per Lecco-Union Brescia

Il giudice sportivo Stefano Palazzi ha sostanzialmente sovrapposto il peso delle azioni commesse da tifosi ospiti e da quelli blucelesti posizionati nei Distinti: assurdo a dir poco

Un pompiere impegnato già prima di Lecco-Union Brescia BONACINA/LCN SPORT
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Tempo di lettura 3 minuti

Lanciare in campo torce, fumogeni e petardi vale come compiere lo stesso atto con bottigliette e fazzoletti. Così, quantomeno, secondo il giudice sportivo della Lega Pro Stefano Palazzi, che ha deciso di sovrapporre le sanzioni relative al big match di domenica sera. L’ufficiale, infatti, ha comminato una multa da 1.500 euro ai danni dell’Union Brescia e una sostanzialmente dello stesso peso (1.200 euro) nei confronti della Calcio Lecco 1912 per quanto accaduto tra Curva Sud (7 bengala, 1 fumogeno, 1 petardo accesi e 8 seggiolini danneggiati) e Distinti (3 bottigliette semipiene e decine di fazzoletti lanciati in campo). Decisione, questa, che si commenta veramente da sola.

Lecco-Union Brescia: le multe del giudice sportivo

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CROTONE, LECCO, L.R. VICENZA, POTENZA, RAVENNA, TORRES e UNION BRESCIA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

SOCIETÀ
AMMENDA € 1.500,00
UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell’aver:
1. lanciato, prima dell’inizio della gara, tre bengala sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso;
2. lanciato, al 14° minuto del secondo tempo, dopo la segnatura della rete da parte della propria squadra, due bengala sul terreno di gioco, un fumogeno e un petardo all’interno dell’area di rigore così provocando la bruciatura del manto erboso e rendendo necessario, l’intervenuto dei Vigili del Fuoco per consentirne la relativa rimozione;
3. lanciato, durante la gara, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;
4. danneggiato, otto seggiolini posti nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.200,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre la squadra avversaria lasciava il terreno di gioco, tre bottigliette semipiene e decine di fazzoletti appallottolati in direzione dei componenti della squadra avversaria, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la odiosità della condotta posta in essere rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

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