Coda salata per Vicenza-Lecco. Il giudice sportivo ha comminato una multa di ben 1.500 euro per il lancio delle torce al 5′ del primo tempo e il danneggiamento di alcune parti dei bagni del settore ospiti del “Romeo Menti” rilevati da arbitro, delegato della procura federale e commissario di campo: il totale stagionale sale a quota 3.700 euro. Nulla da segnalare, invece, sul fronte dei calciatori in vista di Lecco-Alcione Milano di lunedì pomeriggio.
Vicenza-Lecco: multa per la società bluceleste
Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CITTADELLA, CROTONE, LECCO, L.R. VICENZA, POTENZA, SALERNITANA e SORRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
AMMENDA € 1.500,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
- lanciato, al 5° minuto del primo tempo, tre fumogeni sul terreno di gioco (precisamente due all’interno dell’area di rigore e uno sulla linea di fondo) provocando la bruciatura del manto erboso e rendendo necessario l’intervenuto dei Vigili del Fuoco per consentirne la relativa rimozione e costringendo l’Arbitro ad interrompere la gara per circa 1 minuto;
- danneggiato parti dei servizi igienici del Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.- documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).












