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Petardi e muri imbrattati: multa dopo Ospitaletto-Lecco. Si ferma Battistini

Il capitano bluceleste è giunto alla quinta ammonizione del suo campionato, di conseguenza dovrà saltare la gara interna con la Triestina. Nuova sanzione elevata dal giudice sportivo

Quinta ammonizione stagionale per capitan Battistini BONACINA/LCN SPORT
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Tempo di lettura 3 minuti

Come si era chiuso il 2025, così si apre il 2026. Anche dopo Ospitaletto-Lecco è arrivata una multa, sicuramente più leggero rispetto alla precedente, dal giudice sportivo per quanto accaduto nel corso della gara disputatasi sabato al “Gino Corioni”. Come riportato dall’ufficiale sulla base dei referti di delegato della procura federale e commissario di campo, infatti, alla società è stato contestato il lancio di due petardi di fronte al settore ospiti e l’imbrattamento dei bagni del settore ospiti: il totale stagionale sale a quota 4.300 euro. Scontata la squalifica di capitan Matteo Battistini, giunto alla quinta ammonizione stagionale e fermato per un turno; resta nell’elenco il centrocampista Andrea Mallamo.

Ospitaletto-Lecco: multa per la società

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, CAVESE, LECCO, L.R. VICENZA, PERUGIA, PONTEDERA, POTENZA, SALERNITANA, SIRACUSA, TERNANA, TORRES, TRAPANI, VIS PESARO, TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– esposto, senza autorizzazione, uno striscione offensivo dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità anche in considerazione della breve durata dell’esposizione e della rimozione un’ora prima l’inizio della gara;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

AMMENDA € 600,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sulla porta.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che con riferimento alla condotta sub 1) non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BATTISTINI MATTEO (LECCO)

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