Si avvicina rapidamente l’ultima gara della stagione regolare di Serie C. Sabato sera alle 20.30 Lecco e Pergolettese daranno vita, allo stadio “Voltini” alla 38esima gara stagionale: i padroni di casa hanno appena conquistato aritmeticamente la salvezza, mentre i blucelesti hanno bisogno di tre punti per dare l’assalto al secondo posto detenuto dall’Union Brescia e uno per blindare quantomeno la terza piazza. All’appuntamento, parlando di campo, non saranno presenti mister Tacchinardi, espulso a Vicenza, e Romani, ammonito in occasione del rigore concesso al Lumezzane. Restano in diffida Zanellato, Mallamo, Metlika, Šipoš e Kritta.
Pergolettese-Lecco: Romani e Tacchinardi squalificati
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CARPI, CATANIA, GIUGLIANO, LECCO, L.R. VICENZA, PERUGIA, PIANESE, POTENZA, RAVENNA, SAMBENEDETTESE, SALERNITANA, SIRACUSA, TEAM ALTAMURA, TERNANA, TORRES e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S. DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
CALCIATORI NON ESPULSI
ROMANI LORENZO (LECCO)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TACCHINARDI MARIO (PERGOLETTESE) per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto abbandonava l’area tecnica e rincorreva il IV Ufficiale, proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, particolarmente deprecabile nella sua dinamica gestuale, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).





















