A seguito del ricorso effettuato dalla Calcio Lecco 1912 verso la sanzione determinata dal Giudice Sportivo dopo Olginatese-Lecco del 5 Gennaio 2014, la CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IIIa SEZIONE L.N.D. Comitato Interregionale ha emesso il seguente comunicato.
COMUNICATO UFFICIALE N. 185/CGF
(2013/2014)
RICORSO CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
– OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE,
– AMMENDA DI € 2.000,00;
INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO
DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n.
72 del 08.01.2014)
La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 s.r.l. di
Lecco, annulla la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse e ridetermina la sanzione nella sola
ammenda di € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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