
Multe salate dal Giudice Sportivo dopo Lecco-Piacenza. Il sostituto Cosimo Taiuti, assistito da Silvia Zabaldi e dal rappresentante dell’Aia Silvano Torrini, nelle sedute del 21 e 22 novembre 2022 ha sanzionato le due società per motivi in parte diversi. Partiamo dal Lecco: su questo fronte si pagano i «reiterati cori di discriminazione territoriale nei confronti della squadra avversaria» e il lancio di «alcuni bicchieri di plastica, di cui uno contenente del liquido che attingeva un giocatore avversario»; duemila e cinquecento euro di multa, che porta il totale a quota cinquemila e cinquecento euro, il totale sale quindi a quota tremila euro, tenuto conto anche delle tre multe ricevute nel corso del precampionato. In casa Piacenza, invece, sono stati sanzionati i «ripetuti cori di discriminazione razziale nei confronti di un giocatore della squadra avversaria» – uno tra Zambataro e Mangni – l’esplosione di «un petardo nel proprio settore», il lancio di «un bengala nel settore avversario» – ovvero i Distinti – e, sul campo, di «un fumogeno» poco prima dell’inizio del secondo tempo e di «alcuni bicchieri di plastica di cui uno contenente del liquido che attingeva un giocatore avversario, il tutto senza conseguenze». Emiliani puniti con una pesante multa da cinquemila euro.
Assenza importante per quanto riguarda la Triestina, prossima avversaria dei blucelesti: agli alabardati mancherà la colonna difensiva Matteo Di Gennaro, squalificato per una giornata a causa della quinta ammonizione rimediata nel suo campionato: il suo score è di 14 partite disputate e 1 gol segnato nel pareggio d’inizio anno (1-1) con la Pro Vercelli.
Lecco-Piacenza: discriminazione, multe per le società
SOCIETÀ
AMMENDA
€ 5.000,00 PIACENZA perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano ripetuti cori di discriminazione razziale nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, facevano esplodere un petardo nel proprio settore, lanciavano nel settore avversario un bengala e, sul recinto di gioco, un fumogeno e alcuni bicchieri di plastica, di cui uno contenente del liquido che attingeva un giocatore avversario, il tutto senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 2.500,00 LECCO perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano reiterati cori di discriminazione territoriale nei confronti della squadra avversaria e lanciavano, sul terreno di gioco, alcuni bicchieri di plastica, di cui uno contenente del liquido che attingeva un giocatore avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.fed.).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI GENNARO MATTEO (LECCO)
AMMONIZIONE (II INFR)
BUSO NICOLÒ (LECCO)
