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Fumogeno nel settore ospiti durante Lecco-Piacenza: daspato un tifoso bluceleste

Un 40enne è stato ritenuto responsabile del lancio di un fumogeno nel settore ospiti avvenuto all’inizio della ripresa della partita: lo stesso era stato poi buttato verso i Distinti dai tifosi biancorossi

Il fumogeno lanciato nel settore ospiti BONACINA/LCN SPORT
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Lecco-Piacenza costa carissima a un tifoso bluceleste. Il questore Ottavio Aragona ha emesso un Daspo – Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive – nei confronti di un 40enne residente in provincia di Lecco perché «resosi autore di condotte antisportive, nonché di lancio di materiale pericoloso» all’inizio del secondo tempo della gara tra i padroni di casa e gli emiliani andata in scena lo scorso 19 novembre 2022, vinta dal Lecco e già passata sotto la mannaia del giudice sportivo Stefano Palazzi. Lo stesso fumogeno era stato poi lanciato verso i Distinti dai supporter emiliani.

Lecco-Piacenza: discriminazione, multe per le società

SOCIETÀ
AMMENDA

€ 5.000,00 PIACENZA perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano ripetuti cori di discriminazione razziale nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, facevano esplodere un petardo nel proprio settore, lanciavano nel settore avversario un bengala e, sul recinto di gioco, un fumogeno e alcuni bicchieri di plastica, di cui uno contenente del liquido che attingeva un giocatore avversario, il tutto senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 2.500,00 LECCO perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano reiterati cori di discriminazione territoriale nei confronti della squadra avversaria e lanciavano, sul terreno di gioco, alcuni bicchieri di plastica, di cui uno contenente del liquido che attingeva un giocatore avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.fed.).

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