
Il Lecco vuole lottare per Carlo Ilari. Dopo aver ricevuto con una certa sorpresa la squalifica da due giornate affibbiata dal giudice sportivo Stefano Palazzi, la società ha presentato ricorso, depositato presso la Corte Sportiva d’appello della Figc. La speranza è quella di ottenere uno sconto sulla sanzione affibbiata al centrocampista bluceleste, espulso durante la gara con l’Arzignano Valchiampo per un intervento tanto scomposto quanto involontario e ingiustamente punito con l’applicazione dell’articolo 38 del codice di giustizia sportiva che parla di condotta violenta. I blucelesti puntano all’articolo 39 (“Condotta gravemente antisportiva”), che prevederebbe la riduzione a una giornata dello “stop” per Ilari, tenendo conto dell’attenuante relativa all’involontarietà già riconosciuta nei confronti del marchigiano. Il verdetto dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana, con il giocatore che salterà sicuramente Trento-Lecco, ma conta di esserci per Lecco-Pordenone: nel frattempo mister Luciano Foschi ha recuperato Francesco Ardizzone, assente dalla fine di febbraio per un problema di natura muscolare che ora si è messo alle spalle.
Cosa dice il codice di giustizia sportiva
Art. 38
Condotta violenta dei calciatori
Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.
Art. 39
Condotta gravemente antisportiva
Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima l’inibizione per un mese.
