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Foggia-Lecco, multa per la società e squalifica per Costa. Richiesta l’apertura di un’inchiesta

La compagine pugliese dovrà fare a meno dell’esterno di centrocampo nella gara di ritorno: lunga la lista dei fatti contestati dagli ufficiali. Intanto avanza la richiesta del candidato Nunzio Angiola

Costa braccato da Girelli BONACINA/LCN SPORT
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Tempo di lettura 5 minuti

Il post Foggia-Lecco è in una giornata densa di novità e fake news. Tra il metalmeccanico minacciato per niente e gli insulti arrivati a chi scrive – anche qui per presunte parentele inventate dal niente – si è pronunciato il giudice sportivo: 3mila euro di multa, squalifica per il centrocampista Costa e il collaboratore Iurino dopo le espulsioni comminate dal contestatissimo arbitro Bonacina di Bergamo, emerge durante la serata la richiesta di apertura di un’inchiesta inviata alla Procura Federale della Figc dal candidato sindaco Nunzio Angiola. «Ho trasmesso una richiesta accorata volta ad aprire una inchiesta e spero che facciano altrettanto tutti coloro che hanno un ruolo istituzionale sul territorio, e ciò per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, soprattutto in vista della partita di domenica prossima che deve potersi svolgersi nel modo più sereno possibile – riporta FoggiaToday.it -. Non manca chi parla di ennesimo scippo a danno di una città che già si è vista portare via tanto, che è già travolta da mille problemi. Si faccia chiarezza, ne guadagnerà il calcio, ne guadagnerà lo sport».

Sul fronte disciplinare, da segnalare anche i rientri di Luca Giudici e Antonio Junior Vacca per la partita di ritorno.

Foggia-Lecco: le sanzioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione della gara di andata della Finale Play Off i sostenitori delle Società Foggia e Lecco hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ
AMMENDA
€ 3000 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti:

  1. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, dai Settori Curva Nord, Curva Sud e
    Distinti, numerosi fumogeni e fuochi d’artificio il cui fumo raggiungeva il terreno di
    gioco causando la sospensione della gara per circa due minuti, dal 1° minuto al 3°
    minuto del primo tempo, in attesa che tornasse una corretta visibilità;
  2. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 46° minuto del primo tempo un
    petardo di elevata potenza, nel recinto di gioco;
  3. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 3° minuto del secondo tempo, un’asta
    di bandiera nel recinto di gioco;
  4. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 46° minuto del secondo tempo,
    numerose bottigliette d’acqua da ½ litro semipiene con e senza tappo, alcuni
    accendini e un’asta di bandiera in direzione del portiere della squadra avversaria; tale
    condotta ha determinato la sospensione della gara da parte dell’Arbitro al 48° minuto
    del secondo tempo per circa un minuto per ripristinare le normali condizioni;
  5. nell’aver lanciato, dal Settore Distinti, al 50° minuto del secondo tempo, una
    bottiglietta d’acqua da ½ litro semipiena sul terreno di gioco;
  6. nell’avere lanciato, a fine gara, dal Settore Tribuna, numerosi oggetti (bottigliette
    d’acqua da ½ litro semipiene con e senza tappo, alcuni accendini e monete) sul
    terreno di gioco all’indirizzo della Quaterna Arbitrale mentre imboccava il tunnel di
    accesso agli spogliatoi;
  7. nell’avere lanciato, a fine gara, dal Settore Tribuna, numerosi oggetti (bottigliette
    d’acqua da ½ litro semipiene con e senza tappo, accendini e monete) sul terreno di
    gioco all’indirizzo dei giocatori della squadra avversaria mentre facevano rientro negli
    spogliatoi e, uno degli accendini, attingeva alla spalla un calciatore del Lecco;
  8. nell’avere, al fischio finale, due persone non identificate scavalcato la recinzione dal
    Settore Curva Nord, e fatto accesso sul terreno di gioco, venendo prontamente
    fermate dagli Steward e dalle Forze dell’Ordine.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
    comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
    sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in
    essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S e l’intervento
    fattivo degli Steward (referto arbitrale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
IURINO GIOVANNI (FOGGIA)
per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina aggiuntiva arrivando fino alla linea
laterale per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COSTA FILIPPO (FOGGIA)
A) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, mentre si
trovava in prossimità del tunnel di accesso che conduce agli spogliatoi, alla presenza di un
rappresentante della Procura Federale pronunciava frasi oltraggiose nei confronti delle Istituzioni
Calcistiche e della categoria arbitrale;
B) per avere, una volta imboccato il tunnel degli spogliatoi, reiterato il comportamento di cui al
capoverso A) pronunciando, alla presenza di altro rappresentante della Procura Federale, frasi
oltraggiose nei confronti delle Istituzioni Calcistiche e della categoria arbitrale; e per avere, nella
medesima circostanza proferito un’espressione blasfema.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e
37 C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e applicati i
principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

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