
Come preannunciato da quasi tutte, toscani a parte, Perugia, Foggia, Reggina e Siena hanno depositato i quattro ricorsi al Coni per ribaltare i verdetti del Consiglio federale di venerdì 7 luglio. Una strada già battuta in precedenza dal Brescia, che punta dichiaratamente alla riammissione in Serie B al posto dei calabresi. Perugia e Foggia, invece, non accettano l’ammissione del Lecco arrivata dopo il cambiamento di parere della Commissione infrastrutture: nel giro di una settimana i tecnici sono passati dal “no” (3 voti a 2) al “sì” nei confronti della documentazione bluceleste, approvata poi dalla Figc nel giro di pochi minuti. Un passaggio visto non di buon occhio – per usare un eufemismo – dalle due contendenti: gli umbri sperano di essere la seconda riammessa, mentre i pugliesi contano su un ripescaggio che risulta essere in contrasto con le Noif. Intanto i rispettivi presidenti – Santopadre da una parte e Canonico qualche chilometro più a sud – sono al passo d’addio. Il Siena, per chiudere, rivuole il proprio posto in Serie C nonostante l’assenza della fideiussione all’interno degli incartamenti depositati in Federazione: tra il 20 e il 21 luglio sono attesi i verdetti da parte del Coni, mentre il 2 agosto si esprimerà eventualmente il Tar del Lazio; chiusura affidata al Consiglio di Stato il 29 agosto. In stand-by Atalanta U23 e Alcione per l’inserimento nell’organico della terza serie.
Il ricorso del Perugia
Il Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche -ha ricevuto anche un ricorso presentato dalla società AC Perugia Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) e nei confronti della società Calcio Lecco 1912 s.r.l. per l’annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. n. 10/A del 7 luglio 2023, recante la delibera del Consiglio Federale con la quale è stato deliberato “di accogliere il ricorso della società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. per le motivazioni di cui al già richiamato parere della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 6 luglio 2023 e per l’effetto di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente ammissione della CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al Campionato di Serie B 2023/2024”; (ii) del parere favorevole della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi prot. 1596/2023 del 6 luglio 2023 con oggetto “Licenze Nazionali 2023/2024 – Ricorso Calcio Lecco 1912 S.r.l.”; (iii) del verbale del Consiglio Federale F.I.G.C. del 7 luglio 2023; (iv) del verbale e di tutti gli atti istruttori della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi inerenti al ricorso del Calcio Lecco 1912 s.r.l.; (v) della relazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B prot. n. 861 del 27 giugno 2023 con oggetto “Sistema Licenze Nazionali 2023/2024 Serie B – Criteri Infrastrutturali”; (vi) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e, comunque, per l’accertamento della mancanza, in capo al Calcio Lecco 1912 s.r.l., entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, del requisito dei criteri infrastrutturali previsto dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022 ai fini della dell’iscrizione al prossimo Campionato di Serie B 2023/2024.
La ricorrente, AC Perugia Calcio, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso, di annullare gli atti indicati in epigrafe e nel corpo dell’atto e, comunque, di accertare la mancanza, in capo al Calcio Lecco 1912 s.r.l., entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, del requisito dei criteri infrastrutturali previsto dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022 ai fini della dell’iscrizione al prossimo Campionato di Serie B 2023/2024.
Il ricorso del Foggia
Il Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – ha ricevuto anche un ricorso presentato dal Calcio Foggia 1920 s.r.l. contro la società Calcio Lecco 1912 s.r.l. e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avente ad oggetto l’impugnativa della delibera del Consiglio Federale della FIGC,assunta nella riunione del 7 luglio 2023, e pubblicata sul C.U. n. 10/A di pari data, con la quale, in accoglimento del ricorso della società Calcio Lecco 1912 s.r.l., è stata concessa a detta Società la Licenza Nazionale, di cui al C.U. n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato dai Comunicati Ufficiali n. 141/A del 14 marzo 2023 e n. 169/A del 21 aprile 2023, con conseguente ammissione del club medesimo al Campionato di Serie B 2023/2024, nonostante l’esito negativo dell’istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi – Organizzativi in data 29 giugno 2023 e significata al Sodalizio inadempiente con nota del 30 giugno 2023, nonché di tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla gravata pronuncia, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli interessi della odierna istante, in rapporto all’oggetto del presente contendere.
La ricorrente, società Calcio Foggia 1920 s.r.l., chiede al Collegio di Garanzia di accertare e dichiarare l’illegittimità, l’erroneità e/o l’infondatezza della delibera del Consiglio Federale della FIGC ivi impugnata, con la quale,in accoglimento del ricorso della società Calcio Lecco 1912 s.r.l., è stata concessa a detta Società la Licenza Nazionale, di cui al C.U. n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato dai Comunicati Ufficiali n. 141/A del 14 marzo 2023 e n. 169/A del 21 aprile 2023, con conseguente ammissione del club medesimo al Campionato di Serie B 2023/2024, nonostante l’esito negativo dell’istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi – Organizzativi in data 29 giugno 2023 e significata al Sodalizio inadempiente con nota del 30 giugno 2023;
per l’effetto, di annullare e/o riformare la decisione impugnata e di disporre l’immediato ed incondizionato diniego alla società Calcio Lecco 1912 s.r.l. della Licenza Nazionale, con esclusione della stessa dal Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024;
di annullare e/o riformare, altresì, di tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla gravata pronuncia, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli interessi della odierna istante, in rapporto all’oggetto del presente contendere, ivi compreso il mutato parere della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi – Organizzativi del 6 luglio 2023, anch’esso qui parimenti impugnato.
Il ricorso della Reggina
Il Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – ha ricevuto anche un ricorso presentato dalla Società Reggina 1914 S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per l’annullamento e/o la riforma della delibera del Consiglio Federale della FIGC,di cui al CU n. 8/A, pubblicata il 7 luglio 2023, che – sulla base del parere della CO.VI.SO.C., Commissione Vigilanza Società di Calcio 6 luglio 2023, prot. n. 1594/2023 (anche esso oggetto della presente impugnazione), che ha respinto il ricorso della Reggina 1914 S.r.l. – ha deciso di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2023/2024, nonché per l’annullamento della nota 30 giugno 2023, prot. n. 1484/2023, con la quale la CO.VI.SO.C., con riferimento al rilascio della Licenza Nazionale 2023-2024, ha rilevato,a carico della esponente Società, “il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2023-2024, di cui al Titolo primo del Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato e integrato dai Comunicati Ufficiali nn. 141/A del 14 Marzo 2023 e 169/A del 21 Aprile 2023”; nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso e, in particolare, del richiamato Comunicato Ufficiale n. 169/A; per l’accertamento del titolo/diritto della Società Reggina a partecipare al Campionato di Serie B 2023-2024; nonché per il riconoscimento del titolo/diritto della Società Reggina al rilascio della Licenza Nazionale ed all’ammissione al Campionato di Serie B 2023-2024.
La ricorrente, Società Reggina 1914 S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia di annullare e/o riformare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe e, segnatamente, la nota della Co.Vi.So.C. del 30 giugno 2023 prot. n. 1484/2023, il parere 6 luglio 2023 della Co.Vi.So.C., la delibera del Consiglio Federale della FIGC del 7 luglio 2023 C.U. n. 8/A ed il Comunicato Ufficiale della FIGC C.U. n. 169/A del 21 aprile 2023, nonché, per l’effetto, il riconoscimento del titolo/diritto della Società Reggina 1914 S.r.l. al rilascio della Licenza Nazionale ed all’ammissione al Campionato di Serie B 2023-2024.
Il ricorso del Siena
Il Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – ha ricevuto un ricorso presentato dalla Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio per l’annullamento e/o la riforma della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021 – per le motivazioni di cui al parere della Co.Vi.So.C. del 6 luglio 2023 -, con cui si è determinato a respingere il ricorso avverso la nota del 30 giugno 2023, con la quale la Co.Vi.So.C., ai sensi del Titolo IV del Sistema delle Licenza Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2023/2024, ha comunicato alla Società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. l’esito negativo dell’istruttoria e, per l’effetto, ha disposto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della suddetta ricorrente al Campionato di Serie C 2023/2024; del parere negativo espresso dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) nella riunione del 6 luglio 2023 relativamente al ricorso proposto dalla A.C.R. Siena 1904 S.p.A., di cui alla nota prot. n. 1593/2023 del 6 luglio 2023; della nota del Segretario Generale FIGC prot. n. 907/SS 23-24 del 7 luglio 2023, di trasmissione alla A.C.R. Siena 1904 S.p.A. del Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021; ove occorrer possa, della nota Co.Vi.So.C. prot. n. 1539/2023 del 30 giugno 2023, con cui la predetta Commissione si è espressa negativamente in merito al rispetto da parte della società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale 2023/2024; nonché di tutti gli atti annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti.
La Società ricorrente, Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia – Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, in accoglimento del presente ricorso, di annullare e/o riformare i provvedimenti in questa sede impugnati
