
Tutto come da pronostico. Multa per la società e doppia squalifica dopo Pro Patria-Lecco: il giudice sportivo ha elevato una sanzione da 300 euro nei confronti della società per via dei bagni di servizio rotti all’interno del settore ospiti, oltre a una porta e a una scrivania in una sala adiacente; la società bluceleste dovrà risarcire quella biancoblù qualora arrivasse la richiesta da Busto Arsizio. Non è finita: contro la Pergolettese mancheranno certamente Giorgio Galli, alla quinta ammonizione, e Alessandro Galeandro che è stato espulso a metà ripresa per doppia ammonizione. Niente da segnalare sul fronte cremasco.
Lecco-Pergolettese: Giorgio Galli squalificato
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della nona giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, FOGGIA, GIUGLIANO, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PADOVA, PERUGIA, SORRENTO, TERNANA, TRAPANI e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
AMMENDA € 300,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati, una porta e una cassettiera di un ufficio della società ospitante. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GALEANDRO ALESSANDRO (LECCO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
GALLI GIORGIO (LECCO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
STANTE FRANCESCO (PERGOLETTESE)
LUCIANI ALESSIO (FERALPISALO’)
