
Nuova multa per la Calcio Lecco 1912. In casa bluceleste la trasferta con la FeralpiSalò ha portato solo problemi o giù di lì: tra i vari anche la multa da 600 euro comminata «per il lancio di un fumogeno e di un petardi nel recinto di gioco» al 9° della ripresa; il totale sale a quota 2.300 euro. L’Alcione, prossima avversaria, non avrà a disposizione il fratello d’arte Christian Dimarco, terzino della compagine milanese arrivato alla quinta ammonizione stagionale e quindi squalificato.
Christian Dimarco salta Lecco-Alcione
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare dell’undicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ASCOLI, AVELLINO, CATANIA, GIUGLIANO, LECCO, PADOVA, PERUGIA, PESCARA, SORRENTO, TARANTO, TEAM ALTAMURA e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa.
AMMENDA € 600,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 9° minuto del secondo tempo, un fumogeno e un petardo (di media intensità) nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DIMARCO CHRISTIAN (ALCIONE MILANO)
