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Vicenza-Lecco, la coda: multa per un fumogeno

Il giudice sportivo ha sanzionato la società biancorossa per quanto avvenuto a metà secondo tempo. Squalificato il capitano Filippo Costa

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Si chiude con una multa Vicenza-Lecco. La società biancorossa è stata sanzionata per il fumogeno lanciato dai tifosi a metà secondo tempo: segnalata dal delegato della procura federale e dal commissario di campo, l’infrazione ha portato alla decisione del giudice sportivo Stefano Palazzi. Turno di squalifica per il capitano Filippo Costa, arrivato alla quinta ammonizione.

LR Vicenza-Lecco: 500 euro di multa

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della tredicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, GUBBIO, L.R. VICENZA, PADOVA, POTENZA, PRO VERCELLI, TRENTO, VIRTUS ENTELLA e SESTRI LEVANTE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo e utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa.

SOCIETÀ
AMMENDA € 500,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 18° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e gara e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
COSTA FILIPPO (L.R. VICENZA)

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