
Si riduce a una multa il post Lecco-Virtus Verona. Il finale e il post partita sono stati caratterizzati dal petardo scoppiato non lontano dal portiere bluceleste Jacopo Furlan e dalla veemente reazione del portiere verso la propria Curva. Il giudice sportivo ha sanzionato la società di casa con 1.500 euro di multa, facendo così salire il totale a quota 3.800 euro. Nulla da segnalare sul fronte disciplinare, cosa che vale anche per la Giana Erminio.
Lecco-Virtus Verona: multa per i blucelesti
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della quattordicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SORRENTO, SPAL, TARANTO, TEAM ALTAMURA, TERNANA, TORRES, TRENTO, TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa.
AMMENDA € 1.500,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 41° minuto del secondo tempo, un petardo esploso nel recinto di gioco a pochi metri dal portiere della propria squadra il quale accusava nell’immediatezza una sensazione di stordimento. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio operato nei pressi del proprio portiere) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FUSI PIETRO (PADOVA)
