
Un’altra mini multa per il Lecco. Tra l’altro, pure portatrice di bugie. La società bluceleste ha ricevuto una sanzione da 200 euro per i cori intonati dai tifosi nel corso della gara persa a Caravaggio: il totale delle multe sale così a quota 6.600 euro. Curioso leggere le motivazioni che il giudice sportivo Stefano Palazzi ha raccolto dal referto di delegato della procura federale e commissario di campo: secondo i due ufficiali, infatti, il coro contro le forze dell’ordine sarebbe stato intonato dalla «totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Tribuna Ospiti»; una versione, questa, che è totalmente distante dalla realtà: in prima battuta va ricordata l’assenza di due gruppi organizzati per protesta, inoltre svariate persone lì presenti – tra le 175 che hanno acquistato il biglietto – non hanno letteralmente mai cantato nel corso del match, tant’è vero che questo coro della discordia in campo si è a malapena percepito. Una precisazione doverosa, che va al di là della sanzione quasi irrisoria. Ma comunque fastidiosa.
In occasione di Clodiense-Lecco, epilogo del 2024, i blucelesti riavranno in campo Mattia Tordini: la mezza punta è stata assente a Caravaggio per squalifica.
Atalanta U23-Lecco: multa per i blucelesti
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della diciannovesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, LECCO, L.R. VICENZA, PESCARA, PIANESE, SPAL, TEAM ALTAMURA, TERNANA, TORRES e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETÀ
AMMENDA € 200,00
LECCO per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, intonato, al 41° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per sette volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
