Si chiude anche con una multa la stagione 2024/2025 della Calcio Lecco 1912. Durante il minuto di raccoglimento tenutosi prima del match con l’Atalanta U23 in memoria di Papa Francesco dalla Curva Nord è piovuta una nitida bestemmia che è stata riferita da arbitro, delegato della procura federale e commissario di campo: la decisione del singolo tifoso è stata poi sanzionata dal giudice sportivo. Finisce in diffida – che ovviamente non avrà conseguenze – Niccolò Zanellato ammonito a metà ripresa per un intervento pericoloso: non impiegati proprio per questo motivo, anche Furlan, Kritta, Marino e Galeandro saranno ai nastri di partenza della prossima stagione; l’unico a scendere in campo è stato Polito, che ha comunque chiuso la gara senza sanzioni. Chi dovrà stare fermo è Martic – al momento in scadenza di contratto -, punito con due giornate di squalifica dopo l’espulsione ricevuta a Caldiero.
Lecco-Atalanta U23: multa per una bestemmia
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società GIANA ERMINIO, LECCO, L.R. VICENZA, PRO VERCELLI e VIRTUS VERONA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa.
SOCIETÀ
AMMENDA
€ 1.000,00 LECCO
per avere, un proprio sostenitore, posizionato nel Settore Curva Nord, proferito una frase blasfema durante il minuto di raccoglimento in memoria del Santo Padre. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive (ivi compresa l’occasione nella quale è stata proferita la frase blasfema) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CASSA FEDERICO (ATALANTA U23)
ZANELLATO NICCOLO (LECCO)



















