È una coda da 1.500 euro quella di Lecco-Pergolettese. In casa bluceleste è arrivata l’attesa multa dopo la gara che ha mandato in archivio il girone d’andata: il giudice sportivo ha sanzionato la società per il lancio di una torcia in campo avvenuto a inizio gara e per quello di una bottiglietta d’acqua semipiena, finita sempre sul manto in erba sintetica, di pochi minuti prima. Una multa extralarge – e sin troppo “gonfia” – che porta il totale stagionale sale a quota 3.700 euro. Nulla da segnalare sul fronte disciplinare: a Ospitaletto sarà nuovamente disponibile Tanco, mentre restano nell’elenco dei diffidati capitan Battistini e Mallamo.
Lecco-Pergolettese: 1.500 euro di multa per i blucelesti
Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, GIANA ERMINIO, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PERUGIA, PONTEDERA, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, SIRACUSA, TEAM ALTAMURA, TERNANA, TORRES, TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
AMMENDA € 1.500,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato;
1. all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, all’interno dell’area di rigore della propria squadra così provocando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara per un minuto circa, per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco;
2. all’8° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, nell’area di rigore della propria squadra. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).



















