Il Giudice Sportivo, in relazione ai referti arbitrali delle gare di campionato di Serie D di Domenica 24 Febbraio 2013 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari :
A CARICO DI SOCIETA’ PERDITA DELLA GARA:
SANT’ANGELO 1907 S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
– rilevato che la gara in epigrafe, prevista per il 24 febbraio 2013 alle ore 14.30, non è stata disputata giusta comunicazione del Sindaco del Comune di Sant’Angelo Lodigiano che non ha concesso alla società S.Angelo Calcio l’utilizzo del Campo Sportivo Comunale;
– considerato che, come si evince da detta comunicazione allegata al rapporto di gara, il provvedimento è stato adottato per “la mancanza delle condizioni minime organizzative e per la violazione di quanto stabilito all’atto di concessione dell’impianto sportivo.
– considerato quindi che della mancata disputa della gara deve ritenersi responsabile la società S.Angelo Calcio ai sensi dell’art.17 comma 1 del CGS; PQM delibera: di infliggere alla società Sant’Angelo Calcio la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3.
