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Lecco-Vicenza finisce tra multe e squalifiche. Alcione, Scuderi rientra ai play off

Maxi sanzione per il difensore dell’Alcione dopo le gomitate rifilate a un avversario a Trento: finita la stagione regolare. Il giudice sportivo ha punito il lancio di una bottiglietta in campo

La sacrosanta espulsione di Costa BONACINA/LCN SPORT
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Tempo di lettura 5 minuti

Lunghe conseguenze dopo il 34esimo turno del girone A di Serie C. In casa Lecco è arrivata una sostanziosa multa da mille euro – la più alta dell’ultimo turno – per la bottiglietta lanciata dai Distinti verso Costa dopo la sacrosanta espulsione del capitano del Vicenza arrivata verso fine gara per un calcione da dietro rifilato a Pellegrino, evento che ha anche generato un battibecco tra il biancorosso e i tifosi: il totale stagionale delle sanzioni sale a quota 5.800 euro, mentre l’esterno dei veneti è stato fermato per due giornate. Un turno di stop per mister Fabio Gallo – espulso al 13′ per un eccesso di proteste -, addirittura tre per Giulio Scuderi dell’Alcione che era stato espulso a Trento per una doppia gomitata rifilata a un avversario in pieno recupero. In casa bluceleste la lunga lista dei diffidati è composta da Kritta, Mallamo, Metlika, Romani, Šipoš, Zanellato.

Lecco-Vicenza: multe e squalifiche. Tre per Scuderi

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, ASCOLI, CATANIA, CAVESE, GIUDONIA MONTECELIO, GIUGLIANO, LECCO, PERGOLETTESE, PERUGIA, SALERNITANA, SIRACUSA, TEAM ALTAMURA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

SOCIETÀ
AMMENDA € 1.000,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 39° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semivuota all’indirizzo di un calciatore avversario espulso mentre questi si avviava verso gli spogliatoi ed era giunto in prossimità della bandierina del calcio d’angolo; bottiglietta che terminava sul terreno di gioco a circa un metro di distanza dall’Arbitro senza provocare conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la pericolosità intrinseca del gesto, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato sei seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GALLO FABIO (L.R. VICENZA) per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, già precedentemente richiamato, proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SCUDERI GIULIO (ALCIONE MILANO) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in possesso, rallentava la corsa e lo colpiva con una gomitata al volto senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
COSTA FILIPPO (L.R. VICENZA) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco e senza possibilità di giocarlo, lo colpiva con un calcio di bassa intensità sul piede, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato e l’impossibilità di giocare il pallone e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DERATTI JACOPO (LUMEZZANE)

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