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Duca, mano pesantissima: tre giornate di squalifica

Il centrocampista, espulso al 18′ per un presunto colpo proibito ai danni di un avversario, è stato colpito da una sanzione immotivatamente extralarge

Edoardo Duca lascia il campo dopo l'espulsione BONACINA/LCN SPORT
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Sarà uno stop lungo, esageratamente lungo, quello di Edoardo Duca. Il centrocampista è stato espulso al 19′ di Pianese-Lecco per un presunto colpo proibito rifilato a un giocatore di casa: immediata la massima sanzione disciplinare del direttore di gara Renzi di Pesaro, che ha evidentemente calcato parecchio la mano nella scrittura del referto fatto pervenire al giudice sportivo. Sulla base di quello, infatti, Stefano Palazzi ha deciso di comminare una sanzione immotivatamente extralarge: se mercoledì sera le cose dovessero andare per il meglio sul campo di gioco, Duca non rientrerebbe prima dell’eventuale final four, ma in ogni caso sanerebbe il suo “debito” già all’interno di quest’annata sportiva; in caso contrario, il classe ’97 di proprietà della Juve Stabia dovrebbe saltare le prime due giornate di campionato della prossima stagione. Ovviamente il Lecco può presentare ricorso per chiedere una riduzione della squalifica. In diffida, oltre a Metlika, anche i vari Romani, Urso e Zanellato.

Commentando l’espulsione dopo la partita, mister Valente ha spiegato: «Duca viene bloccato, prima. E il loro giocatore ha detto che non fosse da rosso». A fargli eco anche bomber Sipos: «Sinceramente non ho visto abbastanza bene, il giocatore che ha preso il pugno ha detto che non era da cartellino rosso». Magari proprio su questa testimonianza si potrebbe far leva per provare a ottenere uno sconto.

Lecco-Pianese: Edoardo Duca squalificato

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DUCA EDOARDO (LECCO) per avere, al 19° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante un’azione di gioco, correndo verso lo stesso, lo colpiva volontariamente con la mano sul volto, facendolo cadere a terra e provocandogli momentaneo dolore. Tale condotta rendeva necessario l’intervento dello staff medico, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco.

AMMONIZIONE (I INFR)
ROMANI LORENZO (LECCO)
URSO OLIVER (LECCO)
ZANELLATO NICCOLO (LECCO)

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