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Squalifica assurda per Sparandeo: dal Giudice Sportivo due giornate per un fallo da ammonizione

Il giovane terzino della Calcio Lecco dovrà saltare le partite con Fiorenzuola e Padova dopo la sanzione di Stefano Palazzi. Si farà ricorso?

Antonio Reda espulso da Catanoso BONACINA/LCN SPORT
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È più lunga del previsto la squalifica di Luca Sparandeo. Il giovane terzino bluceleste, espulso all’inizio del secondo tempo di Pro Patria-Lecco, è stato fermato per ben due giornate dal Giudice Sportivo Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 7 e 8 febbraio. Veramente assurda l’entità dello “stop”, dato che l’intervento del difensore campano è stato sanzionato in maniera spropositata già dall’arbitro Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste. Sparandeo, sempre tenendo conto della possibilità di presentare ricorso contro la decisione, salterà le partite con Fiorenzuola e Padova.

Post Pro Patria-Lecco: Sparandeo squalificato

SOCIETÀ
AMMENDA
€ 500 PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal settore occupato dagli stessi, un petardo che è esploso all’interno del recinto di gioco, prima dell’inizio gara, durante il saluto delle squadre. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed, r. c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
NICCO GIANLUCA (PRO PATRIA)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SPARANDEO LUCA (LECCO)
per avere, al 20°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio all’altezza del petto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.

AMMONIZIONE (I INFR)
CAPOFERRI MATTIA (LECCO)

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