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Calcio

Botta e risposta tifosi–Pergolettese a fine partita: volano multe dal giudice sportivo

Cosimo Taiuti ha punito entrambe le società e alcuni dei protagonisti dell’agitato post partita: multe per i club, sanzionati la massofisioterapista e il centrocampista Roversi, che ha rivolto dei «gesti osceni» verso i Distinti

Roversi in contrasto con Litti BONACINA/LCN SPORT
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Tempo di lettura 3 minuti

È stato un fine partita animato, quello tra Lecco e Pergolettese. Come emerso anche da vari filmati comparsi sui social media, al termine della gara è andato in scena un animato battibecco nella zona del tunnel degli spogliatoi tra i tifosi blucelesti e alcuni rappresentanti della delegazione gialloblù: annotati dal delegato della procura federale, gli avvenimenti hanno portato alle sanzioni emesse dal giudice sportivo. Nello specifico, il sostituto Cosimo Taiuti ha elevato una sostanziosa multa di 1.500 euro nei confronti della società bluceleste «per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, proferito, al termine della gara, espressioni oltraggiose e offensive nei confronti dell’operatrice sanitaria della società avversaria» Martina Calfi, massofiosioterapista a sua volta ammonita «per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, all’uscita dal terreno di gioco e prima di rientrare nella zona spogliatoi, reagiva agli insulti ricevuti dai tifosi del Lecco facendo un gesto con la mano verso gli stessi, provocando così un’ulteriore reazione». A fianco a lei c’era anche un altro membro della panchina della Pergolettese, allontanato a forza dallo SLO e da un agente della Digos, non finito tra i giudicati dal giudice sportivo; 1.000 euro di multa e ammonizione per Mario Roversi, centrocampista ospite protagonista di gesti osceni rivolti verso i Distinti.

Lecco–Pergolettese, multa per le società

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, BARI, CATANIA, GUBBIO, LECCO, MONOPOLI, POTENZA e SALERNITANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); – intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ
AMMENDA
€ 1.500,00 LECCO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, proferito, al termine della gara, espressioni oltraggiose e offensive nei confronti dell’operatrice sanitaria della società avversaria. Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la riprovevolezza delle offese pronunciate, ai sensi degli artt. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3 e 26 C.G.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

OPERATORI SANITARI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
CALFI MARTINA (PERGOLETTESE) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, all’uscita dal terreno di gioco e prima di rientrare nella zona spogliatoi, reagiva agli insulti ricevuti dai tifosi del Lecco facendo, un gesto con la mano verso gli stessi, provocando così un’ulteriore reazione dei tifosi. Valutate le modalità complessive della condotta, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S. (r. proc. fed.).

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA
ROVERSI LUCA MARIO (PERGOLETTESE) per avere, al termine della gara e prima di rientrare negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari situati nel Settore Distinti, in quanto si girava verso gli stessi e poneva in essere un gesto osceno nei loro confronti. Valutate le modalità complessive della condotta, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S. (r. proc. fed.).

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