Sanzione scellerata dal giudice sportivo della Lega Pro. Stefano Palazzi ha deciso di elevare una sanzione extralarge e totalmente fuori scala dopo Lecco–Union Brescia, partita sicuramente tesa anche per i continui screzi tra i giocatori ospiti e i tifosi blucelesti: come si legge nel comunicato emesso dalla Lega Pro, è stata comminata una multa da ben quattromila euro – che porta il totale a 5.500 euro – per la bottiglietta d’acqua semipiena lanciata in campo dalla zona dei Distinti durante l’uscita dal campo di Casasola, che durante il secondo tempo si è rivolto verso gli stessi tifosi con fare provocatorio sotto gli occhi della guardialinee Signorelli di Paola. L’oggetto, superata la recinzione, ha colpito al petto l’esterno argentino e il dirigente bresciano che lo stava accompagnando fuori dal campo, senza la benchè minima conseguenza per i due. Fatto ritenuto evidentemente – e incomprensibilmente – molto grave dal delegato della Procura federale e dallo stesso giudice sportivo, che ha deciso sulla scorta del referto compilato dal delegato stesso. Già durante lo scorso campionato arrivarono delle multe completamente sproporzionate ai danni delle due società: un motivo in più per prendere posizione sui tavoli che contano.

Lecco–Union Brescia: multa folle per i blucelesti
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, BARI, BARLETTA, CATANIA, CAVESE, GIUGLIANO, PERUGIA, POTENZA, MONOPOLI, LECCO, NOVARA, SALERNITANA e SAVOIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); – intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETÀ
AMMENDA € 4.000,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, una bottiglietta semipiena sul terreno di gioco, che colpiva al volto un tesserato avversario, bagnandogli la giacca ma senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare la pericolosità della condotta posta in essere (concretizzatasi nell’avere attinto al volto un tesserato avversario con una bottiglietta semipiena) ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., 29/93 misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

















