Anche Alcione-Lecco ha una coda nel comunicato del giudice sportivo. L’ufficiale, infatti, ha comminato una multa di 200 euro nei confronti della società bluceleste per le parti dei bagni danneggiati dai tifosi allo stadio “Breda”, mentre gli orange sono stati sanzionati per 400 euro a causa dell’inizio della gara ritardato da due tesserati arrivati in campo senza il necessario equipaggiamento. Due giornate di squalifica per il collaboratore Davide Giubilini, espulso dopo la revisione Fvs chiesta per il presunto fallo commesso da Agazzi su Urso, una per Chierichietti. Il totale stagionale delle sanzioni blucelesti sale a quota 6mila euro, mentre restano in diffida Kritta, Mallamo, Metlika, Romani, Šipoš e Zanellato.
Alcione Milano-Lecco: multe e squalifiche
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, FOGGIA, GIANA ERMINIO, GIUGLIANO, LECCO, L.R. VICENZA, POTENZA, TERNANA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); – intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S. DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
AMMENDA € 400,00
ALCIONE MILANO per avere due propri tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale).
AMMENDA € 200,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GIUBILINI DAVIDE (ALCIONE MILANO) per aver, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, in occasione di una revisione FVS, nonostante fosse stato invitato a rimanere seduto, si alzava più volte dalla panchina uscendo dall’area tecnica e, con fare provocatorio, mentre gli ufficiali di gara erano impegnati nella revisione, proferiva frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CHIERICHETTI PAOLO (ALCIONE MILANO)












