Mercoledì mattina la Calcio Lecco 1912 ha depositato il proprio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, scegliendo di percorrere una strada che qualcuno aveva già aperto in precedenza e con successo. Il precedente esiste, è recente, è preciso e riguarda lo stesso stadio, la stessa Prefettura, lo stesso giudice. Ma merita di essere letto con attenzione, perché contiene anche un elemento che non è dalla parte del Lecco nonostante la notevole apertura del giudice che ha decretato la sospensione dell’efficacia del provvedimento preso dal Prefetto Andrea Polichetti. Oggi, entro le ore 14, la Prefettura di Brescia potrebbe provare a fare la differenza rispetto a tre mesi fa per tenere vivo il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Lecco. Ci sarà poi da capire in quanto tempo verrà presa la decisione definitiva dal tribunale.
Il caso Vicenza: la stessa struttura, lo stesso giudice
Il 12 novembre 2025 il Prefetto di Brescia aveva firmato un provvedimento che vietava la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Vicenza e ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione del LR Vicenza — ovunque residenti — per l’incontro Union Brescia-LR Vicenza del 23 novembre 2025 allo stadio Rigamonti. Il meccanismo era identico a quello poi applicato nei confronti dei tifosi del Lecco: segnalazione della Questura di Brescia all’Onms, rinvio al Casms, determinazione del Casms, decreto prefettizio.
Il Centro Coordinamento Clubs Biancorossi — rappresentanza dei club tifosi del Vicenza — presentò ricorso al TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia. Il presidente del tribunale era Angelo Gabbricci: lo stesso che ieri ha firmato il decreto di richiesta di relazione alla Prefettura nel ricorso del Lecco.
Con il decreto monocratico del 18 novembre 2025 — lo stesso tipo di atto emesso ieri sul caso Lecco — Gabbricci chiese alla Prefettura di Brescia di depositare entro le ore 12 del 20 novembre una relazione esplicativa sul provvedimento. La Prefettura produsse i documenti richiesti, ma non depositò alcuna relazione di merito né difesa sostanziale entro il termine.
Perché il TAR sospese il divieto contro il Vicenza
Con il decreto monocratico del 21 novembre 2025 il presidente Gabbricci accolse l’istanza cautelare e sospese il provvedimento prefettizio. I tifosi del Vicenza poterono seguire in gran numero la propria squadra al Rigamonti due giorni dopo, il tutto senza incidenti. Le ragioni addotte dal TAR meritano di essere conosciute, perché sono le stesse che la Calcio Lecco 1912 proverà a riproporre nelle prossime ore.
Primo: dopo gli episodi storici citati dalla Questura di Brescia e dal Casms come giustificazione del divieto — il più recente dei quali risaliva al 4 febbraio 2018, oltre sette anni prima — le due tifoserie si erano incontrate due volte senza alcun incidente: il 20 novembre 2021 a Vicenza, con 975 tifosi ospiti bresciani, e il 3 aprile 2022 a Brescia, con 985 tifosi vicentini. Il TAR, in assenza di contestazioni da parte della Prefettura, ritenne questi dati veritieri e sufficienti a mettere in dubbio la «consolidata e persistente rivalità» invocata a sostegno del divieto.
Secondo, e più pesante: il TAR osservò che dagli atti emergeva come «la ragione del provvedimento fosse riconducibile assai più al contegno dei tifosi del Brescia che di quelli del Vicenza», eppure le misure restrittive colpivano esclusivamente i secondi. Una situazione definita dal giudice «ingiusta e contraddittoria».
Il successivo 22 dicembre 2025 il TAR dichiarò il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse — la partita si era nel frattempo disputata regolarmente — ma riconobbe la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, condannando la Prefettura al rimborso del contributo unificato.
La differenza: l’episodio di Gorgonzola
Fin qui le somiglianze con il caso Lecco sono evidenti: stesso giudice, stessa Prefettura, stesso meccanismo istituzionale, stessa tesi difensiva basata su incontri recenti svolti senza incidenti. Ma c’è un elemento che distingue il caso attuale da quello di tre mesi fa, e che la Prefettura di Brescia verosimilmente utilizzerà nella propria relazione.
Nel caso Vicenza l’ultimo episodio di disordine tra le due tifoserie citato a sostegno del provvedimento risaliva al 2018, come detto. La Prefettura non riuscì a produrre documentazione concreta su presunte tensioni recenti, e il TAR lo rilevò esplicitamente segnalando l’assenza di elementi a sostegno della «consolidata e persistente rivalità» tra le due tifoserie rilevata dalle forze dell’ordine che aveva fatto da base del provvedimento.

Nel caso Lecco la situazione è diversa: il Casms, con la propria determinazione del 17 febbraio 2026 — meno di due settimane fa — ha descritto «violenti scontri nelle fasi di deflusso dall’impianto sportivo» in occasione di Giana Erminio-Lecco dell’11 febbraio, con necessità di intervento dell’ordine pubblico. Non si tratta di episodi datati o di «attività informativa» priva di contenuto concreto, come nel caso Vicenza: è un fatto recentissimo, con un atto ufficiale a supporto.
La tesi del Lecco — che anche nelle gare di Serie B 2023/2024 e nell’andata di questa stagione le cose si erano svolte regolarmente — è legittima e rilevante. Ma la Prefettura questa volta ha materiale più recente e più concreto con cui difendere la propria decisione davanti al TAR.
Due scenari possibili
Il presidente Gabbricci ha fissato le ore 14 di oggi, mercoledì 26 febbraio, come termine entro cui la Prefettura di Brescia deve depositare la propria relazione. Subito dopo, il TAR si pronuncerà definitivamente sull’istanza cautelare.
Se la Prefettura produrrà una difesa solida basata sugli episodi di Gorgonzola e sulle relazioni della Questura, il TAR potrebbe non sospendere il divieto a differenza di quanto avvenne con il Vicenza, quando l’Amministrazione «non si difese adeguatamente».
Se, al contrario, la Prefettura non riuscirà a motivare in modo convincente perché il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Lecco sia proporzionato rispetto a misure più graduate — come chiede esplicitamente il decreto emesso ieri — il TAR potrebbe sospendere il provvedimento anche questa volta. La domanda che il giudice ha posto alla Prefettura è, in questo senso, la stessa posta nel caso Vicenza: perché non scegliere misure meno pesanti?
La vendita dei biglietti per il settore ospiti chiude domani, venerdì 27 febbraio, alle ore 19:00. Union Brescia-Lecco si gioca sabato 28 febbraio alle ore 14:30.












