Tutto come previsto. Una giornata di squalifica per Sean Parker dopo l’espulsione comminata dal disastroso Rispoli sul campo del Cittadella a seguito della revisione al Fvs chiesta dalla squadra di casa per cancellare il rigore assegnato pochi istanti prima ai blucelesti. Non è finita qui, perchè Romani è stato ammonito per la quarta volta ed entra così a far parte della corposa lista dei diffidati che comprende già i vari Kritta, Mallamo, Metlika, Šipoš, Zanellato. Nulla da segnalare, se non sul fronte delle sanzioni economiche, per quanto riguarda il LR Vicenza.
Lecco-LR Vicenza: squalificato Sean Parker
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, FOGGIA, LECCO, L.R. VICENZA, PINETO, SORRENTO e UNION BRESCIA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S. DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
SOCIETÀ
AMMENDA € 3.000,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 12° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. durante la gara, due fumogeni all’interno del settore avversario, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose nonostante l’intrinseca pericolosità dei lanci effettuati e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PARKER SEAN (LECCO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ROMANI LORENZO (LECCO)
INVERNIZZI ANDREA (ALCIONE MILANO)












